EVENTO DEL 7 APRILE 2021

  • Autore dell'articolo:
  • Categoria dell'articolo:Avvisi

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Ordinanza cautelare dell’11/10/2020, confermata – in sede di reclamo – con l’Ordinanza del 27/01/2021)

Il consenso prestato dal marito alla procreazione medicalmente assistita non può essere revocato posteriormente alla fecondazione dell’ovulo, essendo irrilevanti comportamenti ed eventi successivi (come la separazione dei coniugi), dal momento che la procreazione assistita comporta un’autonoma ed irreversibile determinazione della paternità e dello status di nascituro fin dal momento della fecondazione dell’ovulo, in quanto tutti fissati sulla base di una volontà irrevocabile alla quale l’ordinamento riconduce effetti non modificabili con comportamenti, sia commissivi che omissivi, della coppia o del singolo genitore. Viene riconosciuto [pertanto] il fondamento costituzionale della tutela dell’embrione, ricondotto a precetto generale dall’art. 2 della Costituzione, ritenuta suscettibile di affievolimento solo in caso di conflitto con altri interessi di pari rilievo Costituzionale (come il diritto alla salute della donna) che, in termini di bilanciamento, risultino, in date situazioni, prevalenti”.

Se ne discuterà il 7 aprile 2021 anche con i Difensori delle parti ed i Magistrati, che si sono occupati della vicenda, nel corso della tavola rotonda organizzata dalla Scuola di Formazione Forense – Fondazione F.E.St. sulla propria piattaforma.

Seguirà pubblicazione della locandina e delle modalità di iscrizione.